A quanto ho capito (nota noiosa sui contratti scolastici)
Cito quanto scritto dall'amica Kirki Kalliplokamos
A quanto ho capito, tutto cominciò con una normativa europea a cui l'Italia si adeguava, ormai dieci anni fa:
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/01368dl.htm
Questo sopra era il Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368 "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2001.
In pratica, un contratto a tempo determinato prorogato per tre anni o più doveva essere trasformato in contratto a tempo indeterminato, o almeno dare diritto a un riconoscimento economico.
Non molti ci fecero caso, finché non uscì il "Collegato Lavoro" (art. 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183), secondo cui i contratti di lavoro andavano impugnati entro 60 giorni, con ricorso da fare entro 270 giorni, pena la decadenza, quindi perdita di ogni diritto di rivalsa. Seguì un rapido tam-tam tra i lavoratori precari, grazie soprattutto, va detto, a sindacati e associazioni.
Forse non tutti sanno che tra i lavoratori ci sono anche i precari della scuola, i cui contratti a tempo determinato spesso - nei casi fortunati - vengono reiterati di anno in anno per ben più di tre anni. In tanti, tantissimi, pensarono: "'Orca! ma questo decreto parla proprio di me!". In più, cominciarono a comparire notizie di precari che erano stati risarciti, o addirittura assunti. Ci fu dunque una marea di impugnazioni, a cui sarebbe seguita una marea di ricorsi. (un esempio, qui: http://www.codacons.it/articolo.asp?idInfo=127901 - ma ce n'erano tanti)
Ma niente paura! Appena prima che si riaprano le graduatorie si pubblica il "Decreto Sviluppo" del 5 maggio 2011.
All'articolo 9 si parla proprio della scuola, e il comma 19 recita: "Il comma 14-bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 SI INTERPRETA nel senso che i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente e Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (ATA), in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, NON POSSONO IN ALCUN CASO trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, né consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo(...)"
Per chi non avesse capito, dice il comma 20: "All’articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4-bis. Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, sono altresì ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo [...]. In ogni caso non si applica l’articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto" (quello che obbligava a rendere a tempo indeterminato i contratti reiterati senza soluzione di continuità). (MAIUSCOLE MIE.)
Tranquilli.
http://www.facebook.com/notes/kirki-kalliplokamos/a-quanto-ho-capito-nota-noiosa-sui-contratti-scolastici/10150191182279753
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