domenica 15 giugno 2025

Ma l'ora di Alternativa è davvero un'alternativa?

Nel 2029 ricorreranno, tra le altre cose, i 100 anni da quando abbiamo confermato lo spreco di ore nella scuola pubblica, già imposto dalla riforma Gentile del 1923,  per quella forma di indottrinamento comunemente chiamata Insegnamento della Religione Cattolica.
Per carità, in quindici anni da insegnante ho conosciuto ottimi e preparatissimi insegnanti dell'IRC, ma non nascondiamo la testa sotto la sabbia, di questo si tratta, indottrinamento istituzionalizzato. Tra l'altro contraddittorio, dato che, da un lato dal 1985 ad oggi varie sentenze hanno evidenziato il carattere laico della nostra Costituzione e la conseguente impossibilità di pensare al Cattolicesimo come religione di Stato, mentre dall'altro lato quell'insegnamento di Stato viene de facto imposto. 
La normativa attuale prevede che gli istituti scolastici offrano le seguenti opzioni per gli alunni che non si avvalgono dell'IRC:
1 Attività didattiche e formative, che significa attività alternative organizzate dalla scuola, di carattere educativo e culturale, che non abbiano finalità di proselitismo religioso;
2. Attività di studio e/o ricerca individuali, cioè studio autonomo assistito da personale docente;
3. Libera attività di studio e/o ricerca, ovvero studio individuale senza assistenza specifica;
4. Non frequenza della scuola, ovvero la possibilità di non frequentare la scuola nelle ore destinate all'IRC (solo se compatibile con l'orario scolastico).

La Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 316 del 28 ottobre 1987 ha fornito le prime indicazioni operative dettagliate, specificando che:
- le attività alternative devono essere programmate dalle istituzioni scolastiche;
- non possono comportare discriminazioni per gli alunni non frequentanti l'IRC;
- devono essere finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa;
- non possono avere contenuti curricolari per evitare penalizzazioni.
Il Consiglio di Stato ha chiarito attraverso diverse pronunce che:
1. Il diritto all'alternativa è costituzionalmente garantito;
2 Le scuole hanno l'obbligo di organizzare attività alternative adeguate; 
3. Non è ammissibile il semplice studio individuale come unica opzione offerta.
Questo perché l'organizzazione delle alternative all'IRC si basa sui principi costituzionali di:
Tuttavia, e chi sta fuori dalla scuola non lo sa, all'interno dei collegi docenti è talmente tanto difficile strutturare un programma per l'Alternativa all IRC a causa dell'ostracismo degli insegnanti cattolici (che devono votarlo) e dei colleghi stessi di IRC (che, per comprensibili considerazioni corporative e per la paura di perdere iscritti e quindi cattedre, si oppongono), che spesso Alternativa si riduce ad un'ora di studio autonomo/assistito o al permesso di uscita anticipata/entrata ritardata, cosa già vietata dal Consiglio di Stato. Non parliamo dell'arrivare a proporre un libro di testo di Alternativa. Le scuole spesso quindi sono inadempienti nei confronti della normativa sull'ora di Alternativa, in maniera più o meno consapevole e più o meno incurante, confidando nell'ignoranza dei propri diritti da parte delle famiglie e del disinteresse verso i diritti altrui della maggioranza dei cattolici. Anzi, l'inadempienza viene giustificata proprio con la necessità di non penalizzare gli studenti cattolici: basta fare rientrare ogni argomento possibile nello spettro delle altre discipline d'insegnamento per poter bloccare o bocciare la votazione di un programma di Alternativa. Così gli argomenti etici e il pensiero critico sono ascrivibili a Filosofia, i temi riguardanti la legalità a Diritto, e via di questo passo. E di anno in anno si fa melina, si rinvia ad altro momento la votazione. Si arriva persino a sostenere che, in barba al principio di trasparenza vincolante per le istituzioni scolastiche, sarebbe vietato per le scuole rendere pubblica la programmazione dell'ora di Alternativa prima delle iscrizioni perché questo svantaggerebbe IRC. Insomma, chi è maggioranza nella scuola pubblica italiana, i cattolici che legittimamente chiedono l'insegnamento della propria religione, finiscono per impedire l'espressione di ogni altra forma di pensiero laico, con un atteggiamento che si può ben definire antidemocratico e totalitario.

Per chi volesse approfondire, ecco una carrellata su come si è evoluta la normativa sull'insegnamento dell'IRC e sull'introduzione dell'Alternativa alla IRC.

– 1 ottobre 1923 – Regio Decreto n. 2185: religione cattolica obbligatoria nelle scuole elementari 

– 11 febbraio 1929 – Concordato tra Stato e Chiesa; ratificato con Legge 27 maggio 1929 n. 810: ore di religione cattolica nelle scuole medie e elementari 

Di conseguenza dal 1923 al 1984 Religione obbligatoria


– 25 marzo 1985 – Legge n. 121/1985 (ratifica dell’Accordo del 1984): introduce la facoltatività dell’IRC; art. 9 stabilisce l’alternativa 

– 20 dicembre 1985 – Circolare Ministeriale n. 368/1985: definisce l’attività alternativa all’IRC 

Di conseguenza IRC diventa facoltativo; nascono le attività alternative non obbligatorie.

– 3 maggio 1986 – Circolari Ministeriali n. 128, 129, 130, 131/1986: organizzazione dell’alternativa nelle scuole di tutti gli ordini 

– 25 maggio 1989 – Circolari Ministeriali n. 188 e 189/1989: nuovi modelli per la scelta tra IRC e alternativa 

– 11–14 gennaio 1991 – Circolare Ministeriale n. 9/1991: applicazione sentenza Corte Costituzionale n. 13/1991 

Di conseguenza circolari e sentenze garantiscono ai “non avvalenti” pari dignità, senza equiparazione tra opzioni.

– 16 aprile 1994 – D.Lgs. n. 297/1994 (Testo Unico): articoli 309–310, regolano diritto di scelta tra IRC e alternativa; art. 310 in particolare.

– 22 giugno 2009 – DPR n. 122/2009: riconoscimento ruolo e valutazione docenti di attività alternativa 

Negli anni 2000 il dibattito in realtà ha riguardato principalmente il ruolo dei docenti di IRC e di quelli di Alternativa, nonché la questione dei crediti scolastici, raggiungendo lo status quo attuale.

– 7 marzo 2011 – Nota MEF prot. n. 26482/2011 (trasmessa MIUR 22 marzo prot. 1670): chiarimenti su gestione economica delle ore di attività alternativa 

– 20 agosto 2012 – DPR n. 175/2012: regolamenta l’insegnamento IRC (escluso l’alternativa) 

Da questo momento in poi la giurisprudenza è stata via via sempre più vincolante sull'erogazione tempestiva e sulla qualità delle attività alternative. Infatti l'Ordinanza del Tribunale di Padova del 30 luglio 2010 stabilisce che le scuole sono obbligate a prevedere concretamente le attività alternative, pena la discriminazione dei non avvalentisi dell'IRC. Successivamente la
C.M. 2 marzo 2010 n. 1562 conferma le modalità di erogazione dell'Alternativa per chi non sceglie l’IRC e chiede alle scuole di applicarle dalle iscrizioni. La sentenza del TAR del Lazio del 9 ottobre 2020 riafferma il principio: le attività alternative devono essere previste 'tempestivamente' e non rinviate, per evitare discriminazioni.
In ultimo la nota del M.I.M. del 12 dicembre 2023 – prot. 40055/2023 (per l’A.S. 2024/25) fornisce struzioni operative per la scelta e le modalità di iscrizione all’IRC e alle attività alternative.

Per saperne di più:

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